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Statuto

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CONSORZIO TOSCANO
DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
STATUTO SOCIALE


Art. 1
(Costituzione)


E’ costituita un'associazione di Produttori Agricoli con la denominazione: "Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni Agricole" o per brevità "CO.DI.PR.A. TOSCANO", sotto la sorveglianza della Regione Toscana. Il "CO.DI.PR.A. TOSCANO" è un'Associazione senza fini di lucro la quale chiederà alla Regione Toscana il riconoscimento della personalità giuridica e le autorizzazioni ai sensi del'art.127 comma 2 Legge 388/2000.


Art. 2
(Sede)


L'Associazione ha sede in Firenze. Possono essere inoltre istituite Sedi periferiche.


Art. 3
(Durata)


La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria.


Art. 4
(Scopi)


L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo:
a) la tutela delle produzioni agricole contro le avversità atmosferiche, le calamità naturali, le fitopatie, le epizoozie ed i danni causati dagli animali predatori;
b) la tutela di ogni altra attività del settore agricolo ammessa dalle vigenti Leggi o da altre eventuali successive modificative in materia o individuata dalla Assemblea Ordinaria;
c) la difesa ambientale.
L'Associazione, nei confronti dei propri Associati e nel loro interesse, attua:
a) iniziative di difesa passiva mediante attività mutualistiche e/o mediante stipulazione di contratti di assicurazione con società autorizzate per Legge a tali scopi;
b) iniziative di difesa attiva;
c) ogni altra iniziativa purché connessa ai precedenti scopi;
d) convenzioni e accordi con Società, Enti o Associazioni.


Art. 5
(Partecipazioni)


L'Associazione può partecipare, anche nella fase costitutiva, a Società, Enti ed Associazioni le cui finalità possono concorrere, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali.


Art. 6
(Soci)


Il numero dei Soci è illimitato. Hanno diritto all’ammissione a Soci le persone fisiche, le società anche di persone e le persone giuridiche che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’art.2135 del c.c.-.
Possono altresì essere Soci Enti, Società, Associazioni, Consorzi che abbiano scopi ed esercitino attività non in contrasto con il presente Statuto.


Art. 7
(Domanda di ammissione a Socio)


L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, precisando:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio per le persone fisiche;
b) la ragione sociale, la sede e la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza per le società e persone giuridiche;
c) ubicazione ed estensione del fondo o dei fondi e titoli in virtù dei quali sono condotti.
Con la domanda l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:
1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea;
2) impegno al versamento dei contributi associativi in rapporto al valore della produzione denunciata ed oggetto di rapporti con l'Associazione;
3) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento di cui all’articolo 13 salvo il diritto di recesso di cui all'art. 11 che segue.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.


Art. 8
(Domanda di ammissione)


Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante Socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di quaranta giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato la domanda s'intende accolta.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di ammissione il richiedente può proporre ricorso alla Regione Toscana nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 9
(Quota di ammissione)


Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione nella misura determinata dall'Assemblea al momento della presentazione della domanda di ammissione o della decisione della Regione Toscana. Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione s'intendono annullati ad ogni effetto. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono rimborsabili.


Art. 10
(Subentro e trasformazione)


Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l’ammissione.
Nel caso di Soci persone giuridiche che procedono alla trasformazione della società in altre analoghe forme societarie, il rapporto associativo può proseguire con la nuova intestazione a condizione che venga mantenuto il possesso dei requisiti per l’ammissione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che debbono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall’evento.


Art. 11
(Dimissione da Socio)


Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;
b) che non si trovi in grado di partecipare, o non sia più interessato, al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle richieste di recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse dell'Associazione.


Art. 12
(Decadenza ed Esclusione da Socio)


Oltre che nei casi previsti dalla legge, si perde la qualifica di Socio:
a) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione o per non aver partecipato per almeno tre anni consecutivi alle iniziative, anche di difesa attiva o passiva, realizzate dall'Associazione. Il Socio è obbligato a comunicare subito per iscritto la perdita dei requisiti, e documentarla in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato. In entrambe le ipotesi resta fermo il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.
b) per scioglimento, in caso di enti e società, che va comunicato all’Associazione entro trenta giorni, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.
c) per esclusione, da deliberarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per l'inosservanza degli obblighi assunti o qualora il Socio, con la propria condotta, rechi danno morale o materiale all'Associazione. Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine massimo di venti giorni. In seconda istanza può essere presentato ricorso alla Regione Toscana entro venti giorni dalla decisione di prima istanza. L'accoglimento del ricorso comporta il diritto alla riammissione.


Art. 13
(Regolamento)


Il regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea a norma dell'art. 19, stabilirà le modalità per la migliore attuazione delle norme di Legge, dei disposti dello Statuto, per le procedure da seguire per l’operatività dell'Associazione, e altresì determinare le penalità in caso di inadempienza da parte dei Soci.


Art. 14
(Patrimonio Sociale)


Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dalle quote di ammissione;
b) dalle erogazioni e dai lasciti istituiti a favore dell'Associazione;
c) dalle riserve ordinarie e straordinarie.


Art. 15
(Bilancio)


L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Con delibera del Consiglio di Amministrazione l’esercizio sociale può essere prolungato di sessanta giorni (esercizio suppletivo).
Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, accompagnandolo con una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio.
Il Bilancio Consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio entro il mese di Aprile dell'anno successivo e dopo l’approvazione dell’Assemblea sarà inviato entro trenta giorni alla Regione Toscana per quanto di sua competenza.
Il Bilancio Consuntivo deve essere posto a disposizione del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della Assemblea dei Soci.


Art. 16
(Avanzi di gestione)


Gli avanzi di gestione non sono ripartibili fra gli associati. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell’ente sono indivisibili.
Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte ad iniziative di carattere mutualistico, al miglioramento alle strutture tecniche dell'Associazione o comunque per il perseguimento degli scopi istituzionali.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio netto sarà devoluto con delibera assembleare ad enti che perseguono attività similari o benefiche.


Art. 17
(Organi Sociali)


Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Presidente;
e) il Collegio Sindacale;
f) il Collegio dei Probiviri.


Art. 18
(Assemblee Generali)


L'Assemblea Generale è costituita dai Soci che risultano iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi e gli eletti devono far parte degli aventi diritto a voto.
Qualora il numero degli Associati sia superiore a mille, l’assemblea sarà costituita con i Delegati eletti nelle Assemblee Parziali, disciplinate al successivo art. 24.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali dell'Associazione e da comunicarsi a ciascun Socio mediante lettera da spedirsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza. In caso di Assemblee Parziali ciascun Socio Delegato eletto nelle stesse Assemblee Parziali, sarà convocato mediante avviso da inoltrare in una delle seguenti modalità:
-a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza;
-a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima dell’adunanza;
-a mezzo fax da inviarsi almeno due giorni prima dell’adunanza;
-a mezzo consegna manuale, con firma per ricevuta, almeno due giorni prima dell’adunanza.
L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire non prima di 24 ore dalla prima.


Art. 19
(Assemblea Ordinaria)


L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un ventesimo dei Soci.
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a approvare il Bilancio Consuntivo, il quale sarà posto a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea presso la Sede dell’Associazione;
b eleggere il Consiglio di Amministrazione;
c determinare gli emolumenti per i membri del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Presidente;
d nominare i membri del Collegio Sindacale, determinandone gli emolumenti, ed eleggendo il Presidente dello stesso salvo le riserve di Legge;
e nominare i membri del Collegio dei Probiviri eleggendo il Presidente dello stesso;
f determinare la quota di ammissione, ed i contributi associativi;
g deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione, anche mediante stipulazione di contratti, convenzioni o accordi con Società di Assicurazione autorizzate per Legge a tali scopi;
h deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
i approvare il regolamento di cui all’art. 13.


Art. 20
(Assemblea Straordinaria)


L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci.
E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto sociale, il cambiamento dell’oggetto sociale, la fusione con organismi aventi gli stessi scopi sociali, la trasformazione, la scissione o lo scioglimento dell’ente che non potrà aver luogo prima di un decennio dalla data di costituzione.


Art. 21
(Maggioranze assembleari)


L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei Soci.
Nel solo caso di adeguamento del presente Statuto a disposizioni di Legge o dell’Ente che esercita la vigilanza, l’Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Per lo scioglimento dell'Associazione in l’Assemblea Straordinaria, anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, presenti o rappresentati.


Art. 22
(Deleghe di voto)


Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.
Nell’Assemblea Generale e nelle Assemblee Parziali un Socio non può rappresentare più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie.
Un Socio eletto nelle Assemblee Parziali non può delegare ad altri i diritti nascenti dall’incarico ricevuto.


Art. 23
(Disposizioni assembleari)


Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente. Possono anche essere presiedute da uno dei Soci presenti designato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario.
Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può anche essere non Socio).
Quelle dell’Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche non presenti, o rappresentati o dissenzienti.


Art. 24
(Assemblee Parziali)


Le Assemblee Parziali per la nomina dei Delegati sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, mediante avviso da comunicarsi a ciascun Socio a mezzo lettera da spedirsi almeno dieci giorni prima delle rispettive adunanze e mediante affissione nella sede dell'Associazione, recano all’ordine del giorno le materie oggetto dell’Assemblea Generale e sono convocate in tempo utile perché i Delegati da esse eletti possano partecipare all’Assemblea.
Ciascun Socio è invitato a partecipare, personalmente o mediante delega, ad una sola Assemblea Parziale; la scelta di tale Assemblea Parziale spetta al Socio, deve essere espressa per scritto ed ha validità fino a revoca, in assenza di tale esplicita manifestazione di volontà provvederà il Consiglio di Amministrazione secondo il criterio ritenuto più opportuno.
In ciascuna Assemblea parziale viene eletto un delegato ogni venti Soci presenti o rappresentati, o frazione superiore alla metà di venti votanti. Gli eletti devono far parte degli aventi diritto al voto.
Ai fini della rappresentanza nelle Assemblee Generali, Ordinaria e Straordinaria, ogni delegato ha la rappresentanza di venti Soci.
Le Assemblee Parziali si terranno in idonei luoghi e sedi individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Le Assemblee Parziali per l’Assemblea Ordinaria si terranno una per ogni provincia significativa.
Le Assemblee Parziali per l’Assemblea Straordinaria si terranno normalmente una per ogni provincia significativa, salvo diverse disposizioni del Consiglio di Amministrazione che per particolari esigenze può convocarne un numero maggiore in ogni provincia significativa.
Per provincia significativa si intende una provincia dove risultano aventi diritto di voto almeno undici Soci, pari alla frazione minima per l’elezione di un delegato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le Assemblee parziali, ma può farsi sostituire mediante delega dal Vice-presidente o da altro Socio per l’adempimento di tali compiti; il Presidente della Assemblea parziale nomina un segretario e due scrutatori, anche non Soci.


Art. 25
(Consiglio di Amministrazione)


Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi esclusivamente tra gli Associati, è stabilito in base al valore assicurato, anche mediante il ricorso a forme di mutualità interna, in ciascuna provincia significativa, con riferimento alla definizione riportata al precedente articolo, secondo la seguente tabella:
• un consigliere per ogni provincia con un capitale assicurato inferiore a 2,5 milioni di euro;
• due consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato compreso tra 2,5 milioni di euro e 15 milioni di euro;
• tre consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato compreso tra 15 milioni di euro e 30 milioni di euro;
• quattro consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato compreso tra 30 milioni di euro e 50 milioni di euro;
• cinque consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato oltre 50 milioni di euro.
Per capitale assicurato, in riferimento ai precedenti commi del presente articolo, si intende la media del valore assicurato negli ultimi tre anni.
Le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione devono essere composte in modo da garantire la rappresentanza di ciascuna provincia in cui opera l'Associazione.
Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono definite nel regolamento di cui all’art.13.
Nel caso in cui in Assemblea siano votate più di una lista di candidati i due terzi dei seggi del Consiglio saranno attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo sarà attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell’ordine dei voti riportati.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del Bilancio del terzo esercizio. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri subentreranno il primo o i primi non eletti nella stessa lista.
Nel caso di mancanza di nominativi non eletti è di competenza del Consiglio di Amministrazione nominare per cooptazione il nuovo o i nuovi consiglieri scegliendoli tra gli aventi diritto di voto nella stessa Provincia.
I nuovi Consiglieri decadono allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.
Nella prima riunione, che ha luogo dopo l’Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed i due Vice-presidenti di cui uno Vicario.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.


Art. 26
(Convocazione del Consiglio)


Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile e necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma o e-mail o fax da spedirsi almeno tre giorni prima.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Normalmente avvengono per alzata di mano.
Debbono farsi per scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei Consiglieri presenti o si tratti di nomina alle cariche Sociali o decisioni su persona.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quello segreto, la parità comporta la reiezione della proposta.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, decade dalla carica.
La decadenza è comunicata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata.


Art. 27
(Poteri del Consiglio)


Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione dell'Associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi dell'Associazione fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell’atto costitutivo siano riservati all’Assemblea.


Art. 28
(Comitato esecutivo)


Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno, e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica, un Comitato Esecutivo composto da cinque a nove membri, specificandone le attribuzioni ed i poteri.
Il Comitato Esecutivo dovrà comprendere il Presidente ed i Vice-presidenti.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate e portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e da questo convocato a Sua discrezione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.


Art.29
(Compiti del Presidente)


Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
Egli ha la facoltà di transare, conciliare, rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Spetta al Presidente promuovere le azioni davanti alla autorità Giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori.
Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente vicario o, in mancanza dell’altro Vice-presidente, o da altro Consigliere delegato dal Presidente.


Art. 30
(Collegio Sindacale)


Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, anche non Soci.
Degli effettivi uno o più membri potranno essere nominati dall’autorità cui é affidata la vigilanza, quando sia previsto da specifiche disposizioni di Legge.
I Sindaci revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L’emolumento dei Sindaci revisori viene fissato dall’Assemblea prima della loro nomina.


Art. 31
(Collegio dei Probiviri)


Il Collegio dei probiviri è costituito da tre persone elette dall’Assemblea al di fuori degli iscritti all'Associazione.
I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.


Art. 32
(Compiti del Collegio dei Probiviri)


Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritto e Associazione in dipendenza dell’esecu-zione o interpretazione dello Statuto consortile, delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e del Regolamento interno, escluso quello che per legge non può formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri i quali decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.


Art. 33
(Altre attività)


L’Assemblea ordinaria dell'Associazione, qualora ne ravvisi la necessità, può deliberare che per difesa da altre calamità naturali o per l’attuazione di altre attività di servizi in favore degli Associati, siano costituite apposite sezioni aggregate all’Associazione, regolate dalle eventuali leggi in materia, soggette alle cariche sociali dell’Ente, disciplinate dal Regolamento interno adeguato alle suddette finalità.


Art. 34
(Deroghe)


Tutti gli organi dell’Associazione avranno quella composizione e quella durata come sopra stabilite fatta eccezione per tutti quelli di prima nomina la cui composizione e durata verranno fissate dalla prima Assemblea Ordinaria che li nominerà.


Art. 35
(Norme di Legge)


Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme di Legge.

 

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