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Statuto
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CONSORZIO TOSCANO
DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
STATUTO SOCIALE
Art. 1
(Costituzione)
E’ costituita un'associazione di Produttori Agricoli con la
denominazione: "Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni
Agricole" o per brevità "CO.DI.PR.A. TOSCANO",
sotto la sorveglianza della Regione Toscana. Il "CO.DI.PR.A.
TOSCANO" è un'Associazione senza fini di lucro la quale
chiederà alla Regione Toscana il riconoscimento della personalità
giuridica e le autorizzazioni ai sensi del'art.127 comma 2 Legge
388/2000.
Art. 2
(Sede)
L'Associazione ha sede in Firenze. Possono essere inoltre istituite
Sedi periferiche.
Art. 3
(Durata)
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre
2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione
dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 4
(Scopi)
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo:
a) la tutela delle produzioni agricole contro le avversità
atmosferiche, le calamità naturali, le fitopatie, le epizoozie
ed i danni causati dagli animali predatori;
b) la tutela di ogni altra attività del settore agricolo
ammessa dalle vigenti Leggi o da altre eventuali successive modificative
in materia o individuata dalla Assemblea Ordinaria;
c) la difesa ambientale.
L'Associazione, nei confronti dei propri Associati e nel loro interesse,
attua:
a) iniziative di difesa passiva mediante attività mutualistiche
e/o mediante stipulazione di contratti di assicurazione con società
autorizzate per Legge a tali scopi;
b) iniziative di difesa attiva;
c) ogni altra iniziativa purché connessa ai precedenti scopi;
d) convenzioni e accordi con Società, Enti o Associazioni.
Art. 5
(Partecipazioni)
L'Associazione può partecipare, anche nella fase costitutiva,
a Società, Enti ed Associazioni le cui finalità possono
concorrere, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento
dei fini sociali.
Art. 6
(Soci)
Il numero dei Soci è illimitato. Hanno diritto all’ammissione
a Soci le persone fisiche, le società anche di persone e
le persone giuridiche che esercitano l’attività agricola
ai sensi dell’art.2135 del c.c.-.
Possono altresì essere Soci Enti, Società, Associazioni,
Consorzi che abbiano scopi ed esercitino attività non in
contrasto con il presente Statuto.
Art. 7
(Domanda di ammissione a Socio)
L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione,
precisando:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio
per le persone fisiche;
b) la ragione sociale, la sede e la qualifica della persona che
sottoscrive l'istanza per le società e persone giuridiche;
c) ubicazione ed estensione del fondo o dei fondi e titoli in virtù
dei quali sono condotti.
Con la domanda l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti
obblighi:
1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea;
2) impegno al versamento dei contributi associativi in rapporto
al valore della produzione denunciata ed oggetto di rapporti con
l'Associazione;
3) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento
di cui all’articolo 13 salvo il diritto di recesso di cui
all'art. 11 che segue.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante
Socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti
la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e
dei requisiti dichiarati.
Art. 8
(Domanda di ammissione)
Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante Socio la
sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine
di quaranta giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio
di Amministrazione si sia pronunciato la domanda s'intende accolta.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di ammissione
il richiedente può proporre ricorso alla Regione Toscana
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia
del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9
(Quota di ammissione)
Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo della quota di
ammissione nella misura determinata dall'Assemblea al momento della
presentazione della domanda di ammissione o della decisione della
Regione Toscana. Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la
decisione s'intendono annullati ad ogni effetto. Le somme versate
a titolo di quota di ammissione non sono rimborsabili.
Art. 10
(Subentro e trasformazione)
Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può
continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso
dei requisiti per l’ammissione.
Nel caso di Soci persone giuridiche che procedono alla trasformazione
della società in altre analoghe forme societarie, il rapporto
associativo può proseguire con la nuova intestazione a condizione
che venga mantenuto il possesso dei requisiti per l’ammissione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle
richieste di subentro che debbono essere presentate entro il termine
di 120 giorni dall’evento.
Art. 11
(Dimissione da Socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
Socio:
a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;
b) che non si trovi in grado di partecipare, o non sia più
interessato, al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle
richieste di recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse
dell'Associazione.
Art. 12
(Decadenza ed Esclusione da Socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, si perde la qualifica di
Socio:
a) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti
per l’ammissione o per non aver partecipato per almeno tre
anni consecutivi alle iniziative, anche di difesa attiva o passiva,
realizzate dall'Associazione. Il Socio è obbligato a comunicare
subito per iscritto la perdita dei requisiti, e documentarla in
modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto
immediato. In entrambe le ipotesi resta fermo il rispetto degli
obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.
b) per scioglimento, in caso di enti e società, che va comunicato
all’Associazione entro trenta giorni, fermo restando il rispetto
degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.
c) per esclusione, da deliberarsi con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione, per l'inosservanza degli obblighi assunti o
qualora il Socio, con la propria condotta, rechi danno morale o
materiale all'Associazione. Contro la deliberazione del Consiglio
di Amministrazione può essere proposto ricorso al Collegio
dei Probiviri entro il termine massimo di venti giorni. In seconda
istanza può essere presentato ricorso alla Regione Toscana
entro venti giorni dalla decisione di prima istanza. L'accoglimento
del ricorso comporta il diritto alla riammissione.
Art. 13
(Regolamento)
Il regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea a norma dell'art.
19, stabilirà le modalità per la migliore attuazione
delle norme di Legge, dei disposti dello Statuto, per le procedure
da seguire per l’operatività dell'Associazione, e altresì
determinare le penalità in caso di inadempienza da parte
dei Soci.
Art. 14
(Patrimonio Sociale)
Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dalle quote di ammissione;
b) dalle erogazioni e dai lasciti istituiti a favore dell'Associazione;
c) dalle riserve ordinarie e straordinarie.
Art. 15
(Bilancio)
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno. Con delibera del Consiglio di Amministrazione l’esercizio
sociale può essere prolungato di sessanta giorni (esercizio
suppletivo).
Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione
provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo da sottoporre
all'Assemblea dei Soci, accompagnandolo con una relazione illustrante
l'attività svolta durante l'esercizio.
Il Bilancio Consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio entro
il mese di Aprile dell'anno successivo e dopo l’approvazione
dell’Assemblea sarà inviato entro trenta giorni alla
Regione Toscana per quanto di sua competenza.
Il Bilancio Consuntivo deve essere posto a disposizione del Collegio
Sindacale almeno quindici giorni prima della Assemblea dei Soci.
Art. 16
(Avanzi di gestione)
Gli avanzi di gestione non sono ripartibili fra gli associati. Le
riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell’ente
sono indivisibili.
Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte
ad iniziative di carattere mutualistico, al miglioramento alle strutture
tecniche dell'Associazione o comunque per il perseguimento degli
scopi istituzionali.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio netto
sarà devoluto con delibera assembleare ad enti che perseguono
attività similari o benefiche.
Art. 17
(Organi Sociali)
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Presidente;
e) il Collegio Sindacale;
f) il Collegio dei Probiviri.
Art. 18
(Assemblee Generali)
L'Assemblea Generale è costituita dai Soci che risultano
iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con i pagamenti
dei contributi associativi e gli eletti devono far parte degli aventi
diritto a voto.
Qualora il numero degli Associati sia superiore a mille, l’assemblea
sarà costituita con i Delegati eletti nelle Assemblee Parziali,
disciplinate al successivo art. 24.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita
le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali dell'Associazione
e da comunicarsi a ciascun Socio mediante lettera da spedirsi almeno
dieci giorni prima dell’adunanza. In caso di Assemblee Parziali
ciascun Socio Delegato eletto nelle stesse Assemblee Parziali, sarà
convocato mediante avviso da inoltrare in una delle seguenti modalità:
-a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza;
-a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima dell’adunanza;
-a mezzo fax da inviarsi almeno due giorni prima dell’adunanza;
-a mezzo consegna manuale, con firma per ricevuta, almeno due giorni
prima dell’adunanza.
L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare, il luogo, la data
e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione
che dovrà avvenire non prima di 24 ore dalla prima.
Art. 19
(Assemblea Ordinaria)
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro
cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante
altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario
o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci
o da almeno un ventesimo dei Soci.
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a approvare il Bilancio Consuntivo, il quale sarà posto a
disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della convocazione
dell’Assemblea presso la Sede dell’Associazione;
b eleggere il Consiglio di Amministrazione;
c determinare gli emolumenti per i membri del Consiglio, del Comitato
Esecutivo e del Presidente;
d nominare i membri del Collegio Sindacale, determinandone gli emolumenti,
ed eleggendo il Presidente dello stesso salvo le riserve di Legge;
e nominare i membri del Collegio dei Probiviri eleggendo il Presidente
dello stesso;
f determinare la quota di ammissione, ed i contributi associativi;
g deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli
strumenti di attuazione, anche mediante stipulazione di contratti,
convenzioni o accordi con Società di Assicurazione autorizzate
per Legge a tali scopi;
h deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto o ad essa
sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
i approvare il regolamento di cui all’art. 13.
Art. 20
(Assemblea Straordinaria)
L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio
di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata
richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo
dei Soci.
E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria deliberare
le modifiche dello Statuto sociale, il cambiamento dell’oggetto
sociale, la fusione con organismi aventi gli stessi scopi sociali,
la trasformazione, la scissione o lo scioglimento dell’ente
che non potrà aver luogo prima di un decennio dalla data
di costituzione.
Art. 21
(Maggioranze assembleari)
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei
Soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non
meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione,
qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei
Soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non
meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione,
quando sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei Soci.
Nel solo caso di adeguamento del presente Statuto a disposizioni
di Legge o dell’Ente che esercita la vigilanza, l’Assemblea
straordinaria, in seconda convocazione, è valida qualunque
sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Per lo scioglimento dell'Associazione in l’Assemblea Straordinaria,
anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole
di almeno tre quarti degli Associati, presenti o rappresentati.
Art. 22
(Deleghe di voto)
Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
da un altro Socio mediante delega scritta.
Nell’Assemblea Generale e nelle Assemblee Parziali un Socio
non può rappresentare più di altri due Soci, oltre
alle ragioni proprie.
Un Socio eletto nelle Assemblee Parziali non può delegare
ad altri i diritti nascenti dall’incarico ricevuto.
Art. 23
(Disposizioni assembleari)
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice-presidente. Possono anche essere presiedute
da uno dei Soci presenti designato dall’Assemblea. Il Presidente
dell’Assemblea nomina un Segretario.
Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole
della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria devono risultare
da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può
anche essere non Socio).
Quelle dell’Assemblea straordinaria devono risultare da verbale
redatto da notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti
i Soci, anche non presenti, o rappresentati o dissenzienti.
Art. 24
(Assemblee Parziali)
Le Assemblee Parziali per la nomina dei Delegati sono convocate
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato,
mediante avviso da comunicarsi a ciascun Socio a mezzo lettera da
spedirsi almeno dieci giorni prima delle rispettive adunanze e mediante
affissione nella sede dell'Associazione, recano all’ordine
del giorno le materie oggetto dell’Assemblea Generale e sono
convocate in tempo utile perché i Delegati da esse eletti
possano partecipare all’Assemblea.
Ciascun Socio è invitato a partecipare, personalmente o mediante
delega, ad una sola Assemblea Parziale; la scelta di tale Assemblea
Parziale spetta al Socio, deve essere espressa per scritto ed ha
validità fino a revoca, in assenza di tale esplicita manifestazione
di volontà provvederà il Consiglio di Amministrazione
secondo il criterio ritenuto più opportuno.
In ciascuna Assemblea parziale viene eletto un delegato ogni venti
Soci presenti o rappresentati, o frazione superiore alla metà
di venti votanti. Gli eletti devono far parte degli aventi diritto
al voto.
Ai fini della rappresentanza nelle Assemblee Generali, Ordinaria
e Straordinaria, ogni delegato ha la rappresentanza di venti Soci.
Le Assemblee Parziali si terranno in idonei luoghi e sedi individuati
dal Consiglio di Amministrazione.
Le Assemblee Parziali per l’Assemblea Ordinaria si terranno
una per ogni provincia significativa.
Le Assemblee Parziali per l’Assemblea Straordinaria si terranno
normalmente una per ogni provincia significativa, salvo diverse
disposizioni del Consiglio di Amministrazione che per particolari
esigenze può convocarne un numero maggiore in ogni provincia
significativa.
Per provincia significativa si intende una provincia dove risultano
aventi diritto di voto almeno undici Soci, pari alla frazione minima
per l’elezione di un delegato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le Assemblee
parziali, ma può farsi sostituire mediante delega dal Vice-presidente
o da altro Socio per l’adempimento di tali compiti; il Presidente
della Assemblea parziale nomina un segretario e due scrutatori,
anche non Soci.
Art. 25
(Consiglio di Amministrazione)
Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi
esclusivamente tra gli Associati, è stabilito in base al
valore assicurato, anche mediante il ricorso a forme di mutualità
interna, in ciascuna provincia significativa, con riferimento alla
definizione riportata al precedente articolo, secondo la seguente
tabella:
• un consigliere per ogni provincia con un capitale assicurato
inferiore a 2,5 milioni di euro;
• due consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato
compreso tra 2,5 milioni di euro e 15 milioni di euro;
• tre consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato
compreso tra 15 milioni di euro e 30 milioni di euro;
• quattro consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato
compreso tra 30 milioni di euro e 50 milioni di euro;
• cinque consiglieri per ogni provincia con un capitale assicurato
oltre 50 milioni di euro.
Per capitale assicurato, in riferimento ai precedenti commi del
presente articolo, si intende la media del valore assicurato negli
ultimi tre anni.
Le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione
devono essere composte in modo da garantire la rappresentanza di
ciascuna provincia in cui opera l'Associazione.
Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono
definite nel regolamento di cui all’art.13.
Nel caso in cui in Assemblea siano votate più di una lista
di candidati i due terzi dei seggi del Consiglio saranno attribuiti
alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti ed il restante
terzo sarà attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione
i seggi, alle due liste che seguono nell’ordine dei voti riportati.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano
in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del
Bilancio del terzo esercizio. Se nel corso dell’esercizio
vengono a mancare uno o più Consiglieri subentreranno il
primo o i primi non eletti nella stessa lista.
Nel caso di mancanza di nominativi non eletti è di competenza
del Consiglio di Amministrazione nominare per cooptazione il nuovo
o i nuovi consiglieri scegliendoli tra gli aventi diritto di voto
nella stessa Provincia.
I nuovi Consiglieri decadono allo scadere del Consiglio di Amministrazione
in carica.
Nella prima riunione, che ha luogo dopo l’Assemblea che lo
ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente
ed i due Vice-presidenti di cui uno Vicario.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
Art. 26
(Convocazione del Consiglio)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
ogni qualvolta lo reputi utile e necessario, o quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail da spedirsi
non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma o e-mail
o fax da spedirsi almeno tre giorni prima.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri
in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri
presenti. Normalmente avvengono per alzata di mano.
Debbono farsi per scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto
anche da uno solo dei Consiglieri presenti o si tratti di nomina
alle cariche Sociali o decisioni su persona.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto
del Presidente; in quello segreto, la parità comporta la
reiezione della proposta.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più
di tre sedute consecutive, decade dalla carica.
La decadenza è comunicata dal Presidente a mezzo di lettera
raccomandata.
Art. 27
(Poteri del Consiglio)
Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione
dell'Associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti
di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino
negli scopi dell'Associazione fatta eccezione soltanto per quelli
che per disposizione di legge e dell’atto costitutivo siano
riservati all’Assemblea.
Art. 28
(Comitato esecutivo)
Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno,
e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica,
un Comitato Esecutivo composto da cinque a nove membri, specificandone
le attribuzioni ed i poteri.
Il Comitato Esecutivo dovrà comprendere il Presidente ed
i Vice-presidenti.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate e portate a conoscenza
del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e da questo
convocato a Sua discrezione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Art.29
(Compiti del Presidente)
Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio
di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ha la rappresentanza
legale dell’Associazione e la firma sociale.
Egli ha la facoltà di transare, conciliare, rilasciare quietanze
liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l’esecuzione
delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato Esecutivo.
Spetta al Presidente promuovere le azioni davanti alla autorità
Giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare
procuratori.
Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vice-presidente vicario o, in mancanza dell’altro Vice-presidente,
o da altro Consigliere delegato dal Presidente.
Art. 30
(Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due
supplenti, anche non Soci.
Degli effettivi uno o più membri potranno essere nominati
dall’autorità cui é affidata la vigilanza, quando
sia previsto da specifiche disposizioni di Legge.
I Sindaci revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
L’emolumento dei Sindaci revisori viene fissato dall’Assemblea
prima della loro nomina.
Art. 31
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre persone elette
dall’Assemblea al di fuori degli iscritti all'Associazione.
I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 32
(Compiti del Collegio dei Probiviri)
Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritto e Associazione
in dipendenza dell’esecu-zione o interpretazione dello Statuto
consortile, delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
di Amministrazione, e del Regolamento interno, escluso quello che
per legge non può formare oggetto di compromesso, saranno
deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri i quali decidono
quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.
Art. 33
(Altre attività)
L’Assemblea ordinaria dell'Associazione, qualora ne ravvisi
la necessità, può deliberare che per difesa da altre
calamità naturali o per l’attuazione di altre attività
di servizi in favore degli Associati, siano costituite apposite
sezioni aggregate all’Associazione, regolate dalle eventuali
leggi in materia, soggette alle cariche sociali dell’Ente,
disciplinate dal Regolamento interno adeguato alle suddette finalità.
Art. 34
(Deroghe)
Tutti gli organi dell’Associazione avranno quella composizione
e quella durata come sopra stabilite fatta eccezione per tutti quelli
di prima nomina la cui composizione e durata verranno fissate dalla
prima Assemblea Ordinaria che li nominerà.
Art. 35
(Norme di Legge)
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento,
valgono le norme di Legge.
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